Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 99

Concessione di ricompense alle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il conferimento alla bandiera della croce di cavaliere all'Ordine militare d'Italia, la concessione ai reparti di ricompense al valore militare, nonché al valore e al merito di Forza armata, sono disciplinati dal libro IV, titolo VIII, capo V, sezioni da I a VII del presente codice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-99

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo