Libro PRIMOTitolo IVCapo ISez. II

Art. 97

Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari

In vigore dal 20 feb 2020
1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa. 2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa. 3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172. 4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale. 5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-97

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