Libro PRIMO›Titolo IV›Capo I›Sez. II
Art. 97
101 / 2493Concessione della bandiera per le Forze armate e per i corpi ausiliari
In vigore dal 20 feb 2020
1. Per tutti gli enti dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri, e per i reparti a terra della Marina militare, già concessionari di bandiera o stendardo, è adottata una bandiera, avente le caratteristiche indicate con decreto del Ministro della difesa.
2. Per i Corpi dell'arma di cavalleria e i reparti a cavallo, in luogo della bandiera di cui al comma 1 è adottato uno stendardo, la cui composizione e caratteristiche, analoghe a quelle della bandiera, sono indicate con decreto del Ministro della difesa.
3. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172.
4. Al Corpo militare della Croce rossa italiana e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è concesso l'uso della bandiera nazionale.
5. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta è concesso l'uso della bandiera nazionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-97