Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. I

Art. 897

Docenza universitaria

In vigore dal 9 ott 2010
1. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-897

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