Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. I
Art. 897
Docenza universitaria
In vigore dal 9 ott 2010
1. È consentito il cumulo dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o generale delle Forze armate, nei casi e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-897