Libro QUARTO›Titolo V›Capo III›Sez. III
Art. 901
Motivi privati
In vigore dal 9 feb 2013
1. L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda motivata dell'interessato.
2. L'aspettativa non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno.
3. La sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.
4. Trascorsi i primi quattro mesi il militare può fare domanda di rientro anticipato in servizio. Il militare rientra in servizio a domanda, se deve essere valutato per l'avanzamento o deve frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.
5. Il militare che è già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non sono trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.
6. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-901