Libro QUARTOTitolo VCapo IIISez. I

Art. 896

Attività extraprofessionali da svolgere previa autorizzazione o conferimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. I militari non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 2. Gli incarichi autorizzati possono essere svolti solamente al di fuori degli orari di servizio e non devono essere incompatibili con l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare. 3. Disposizioni interne indicano quali sono gli incarichi retribuiti che possono essere autorizzati o conferiti e con quali modalità, secondo criteri oggettivi e predeterminati che tengono conto delle specifiche professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 4. È fatta salva l'applicazione, in quanto compatibile, dell', commi da 8 a 16-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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