Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 53
Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni
In vigore dal 31 gen 2024
1. Per il conferimento delle funzioni di cui all', commi 2, lettera a) e 3, lettera a) è richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.
2. Per il conferimento delle funzioni di cui all', commi 2, lettere b) e c), e 3, lettere b) e c-bis) è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.
3. Per il conferimento delle funzioni di cui all', commi 2, lettera e) e 3, lettera e) è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.
4. Per il conferimento delle funzioni di cui all', commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità.
5. Per il conferimento delle funzioni di cui all', commi 2, lettera g) e 3, lettera f) è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.
6. Per il conferimento delle funzioni di cui all', comma 3, lettera g), è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-53