Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 57

Corte militare di appello

In vigore dal 23 giu 2023
1. La Corte militare d'appello, con sede in Roma, giudica sull'appello proposto avverso i provvedimenti emessi dai Tribunali militari. 2. La Corte militare d'appello è formata: a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 5, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 4; c) da magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 2. 3. Le sezioni della Corte sono formate: a) da un magistrato militare in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 4, che la presiede; b) da magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 2. 4. La Corte militare d'appello giudica con l'intervento: a) del presidente della Corte militare di appello o della sezione o, in caso di impedimento, di un magistrato militare almeno in possesso dei requisiti di cui all', comma 2, con funzioni di presidente; b) di due magistrati militari in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 2, con funzioni di giudice; c) di due militari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni: 1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato; 2) il Capo di stato maggiore della difesa; 3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti; 4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; 5) il Direttore generale per il personale militare. 5. Le estrazioni a sorte e la durata in funzione dei giudici appartenenti alle Forze armate sono regolate dalle norme stabilite per i Tribunali militari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-57

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