Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 61

Principi generali in materia di attribuzioni e funzionamento del Consiglio della magistratura militare

In vigore dal 31 gen 2024
1. Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. 2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e per la loro validità è necessaria la presenza di almeno quattro componenti, di cui due elettivi. A parità di voti prevale il voto del presidente. 3. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-61

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