Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 66
Attribuzioni del presidente e del vice presidente
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-66