Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 64
Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina
In vigore dal 31 gen 2024
1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi.
2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa.
2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-64