Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. II

Art. 64

Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina

In vigore dal 31 gen 2024
1. Sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all'inizio del quadriennio e rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi. 2. Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa. 2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-64

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