Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 58

Uffici del pubblico ministero

In vigore dal 31 gen 2024
1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta: a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all', comma 6; b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 4. 2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta: a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 5; b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 4; c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 2. 3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta: a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 3; a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 2; b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-58

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