Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 58
Uffici del pubblico ministero
In vigore dal 31 gen 2024
1. La Procura generale militare presso la Corte di Cassazione è composta:
a) dal procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare con funzioni direttive superiori requirenti di legittimità, scelto tra i magistrati in possesso dei requisiti di cui all', comma 6;
b) da due sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 4.
2. La Procura generale militare presso la Corte militare di appello è composta:
a) da un procuratore generale militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 5;
b) da un avvocato generale militare, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 4;
c) da sostituti procuratori generali militari, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 2.
3. La Procura militare presso il Tribunale militare è composta:
a) da un procuratore militare della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 3;
a-bis) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 2;
b) da sostituti procuratori militari della Repubblica, magistrati militari in possesso dei requisiti di cui all', comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-58