Libro PRIMOTitolo IIICapo VISez. I

Art. 56

Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza. 2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati: a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo; b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all', comma 1; c) da due fra gli esperti di cui al comma 1. 3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 1; 4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie. 5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-56

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