Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 56
Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Tribunale militare di sorveglianza, con sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio nazionale, si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare, su proposta motivata del presidente del Tribunale militare di sorveglianza.
2. I provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza sono adottati:
a) da un collegio composto dal presidente, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all', comma 4, o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato militare di sorveglianza che lo segue per anzianità nel ruolo;
b) da un magistrato militare di sorveglianza almeno in possesso dei requisiti di cui all', comma 1;
c) da due fra gli esperti di cui al comma 1.
3. L'Ufficio militare di sorveglianza ha sede in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale; al suddetto Ufficio sono assegnati magistrati militari di sorveglianza, in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 1;
4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
5. Con decreto del presidente della Corte militare d'appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, in possesso almeno dei requisiti di cui all', comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-56