Libro PRIMOTitolo IIICapo V

Art. 51

Norme comuni agli enti dell'area tecnico-industriale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Con uno o più decreti il Ministro della difesa provvede: a) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attività di competenza di ciascun ente di cui all', comma 1, lettere b) e c), nonché alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all', comma 1, lettera b), eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e riconversioni industriali, con ricorso anche a una unica gestione se l'autonomia di singole strutture non risulta funzionalmente utile e conveniente; b) di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e innovazione e dell'economia e delle finanze, alla indicazione degli enti di cui all', comma 1, lettera b), che, in relazione agli obiettivi di produttività ed economicità, sono da dismettere, anche ai sensi dell', comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende a ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell', comma 1, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento è definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all', correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo II del libro V del presente codice.
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