Libro PRIMOTitolo IIICapo V

Art. 48

Agenzia industrie difesa

In vigore dal 1 gen 2026
1. L'Agenzia industrie difesa, istituita, nelle forme disciplinate dagli del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con personalità giuridica di diritto pubblico, è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, per il conseguimento dei suoi specifici obiettivi e missioni, nonché per lo svolgimento dei compiti permanenti così come previsto dall', comma 1, lettera r), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa nonché svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 2. 2. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definite nel regolamento, nel rispetto dell'obiettivo dell'economica gestione e dei principi che regolano la concorrenza e il mercato in quanto applicabili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-48

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