Libro PRIMO›Titolo III›Capo V
Art. 46
Direzione e struttura organizzativa degli stabilimenti e degli arsenali militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Gli enti di cui all' sono retti, a seconda della loro potenzialità, da ufficiali generali o ufficiali superiori, il cui incarico è conferito con decreto ministeriale.
2. Gli stabilimenti e arsenali militari e le sezioni staccate di tali enti sono strutturati sulla base di una Direzione e di uno o più servizi.
3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del direttore, la reggenza della carica è affidata al vice direttore.
4. Al funzionamento degli stabilimenti e degli arsenali militari provvede personale militare e civile.
5. La ripartizione delle dipendenze degli enti di cui al presente articolo è individuata nell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-46