Libro PRIMO›Titolo III›Capo IV›Sez. I
Art. 42
Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti
In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti;
b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-42