Libro PRIMOTitolo IIICapo IVSez. I

Art. 42

Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti

In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Direttore nazionale degli armamenti per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) ha alle sue dipendenze i direttori generali del Ministero facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti; b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) dispone della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata nella sezione II, del presente capo, e nel regolamento. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 07/09/2010, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-42

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