Libro PRIMOTitolo IIICapo IIISez. IV

Art. 37

Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero

In vigore dal 9 ott 2010
1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-37

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