Libro PRIMOTitolo IIICapo IIISez. III

Art. 34

Ordinamento dello Stato maggiore di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'esercizio delle relative attribuzioni: a) dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale, di cui all'; b) si avvalgono di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel titolo IV del presente libro. 2. Fatto salvo quanto disposto nell', rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-34

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