Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. IV
Art. 36
Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
In vigore dal 15 giu 2016
1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-36