Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. IV
Art. 36
37 / 2493Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
In vigore dal 15 giu 2016
1. L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti e assistenti, il personale militare e civile assegnato dal Ministero della difesa nei limiti dei posti di organico di cui al comma 2 e dei connessi oneri.
2. I posti d'organico dell'ufficio di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-36