Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. I
Art. 158
Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma dei carabinieri assicura i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché degli uffici degli addetti militari all'estero.
2. Concorre, inoltre, ad affrontare particolari situazioni di emergenza o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere in pericolo la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando la disponibilità di personale appartenente a reparti speciali.
3. L'impiego del personale di cui al comma 2 è disposto sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-158