Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 163
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comandante generale è componente, oltre che degli organismi collegiali previsti dal codice e dal regolamento:
a) del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell' della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b) del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, ai sensi dell' del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dall' della legge 30 dicembre 1991, n. 410.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-163