Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 167
Attribuzioni del Comandante generale in campo internazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri provvede, su delega del Capo di stato maggiore della difesa e in conformità agli indirizzi del Ministro della difesa, informandone, salvo il caso in cui si tratti di materie esclusivamente militari, previamente il Ministro dell'interno, alla predisposizione e alla gestione dei protocolli di intesa e degli accordi tecnici internazionali finalizzati allo scambio di esperienze con paritetici organismi esteri, nei settori organizzativo, addestrativo, tecnico-scientifico e logistico di specifico interesse dell'Arma dei carabinieri.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-167