Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. II

Art. 172

Organizzazione addestrativa dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'organizzazione addestrativa provvede, secondo gli obiettivi definiti dal Comando generale, alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale dell'Arma dei carabinieri. Essa comprende: a) il Comando delle scuole dell'Arma dei carabinieri, retto da generale di corpo d'armata che assicura univocità di indirizzo addestrativo e didattico, persegue l'elevazione del livello professionale del personale ed esercita il comando sugli istituti d'istruzione dell'Arma dei carabinieri; b) l'Accademia dell'Arma dei carabinieri; c) la Scuola ufficiali; d) la Scuola marescialli; e) la Scuola brigadieri; f) le scuole carabinieri; g) istituti e centri di perfezionamento e specializzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-172

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo