Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 176
Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi e alle unità militari, provvedono, nell'ambito definito dall', i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonché le altre unità appositamente individuate.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-176