Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. II

Art. 179

Qualifiche di pubblica sicurezza

In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-179

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