Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 179
Qualifiche di pubblica sicurezza
In vigore dal 7 lug 2017
1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-179