Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 177
Procedure per l'istituzione e la soppressione di reparti dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali di livello non superiore a comando provinciale con propria determinazione, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2. Salvo quanto previsto dall' della legge 31 marzo 2000, n. 78, l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli di cui al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste dalle disposizioni vigenti, è disposta dal Comandante generale, previo consenso del Capo di stato maggiore della difesa, con l'assenso del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-177