Libro PRIMO›Titolo V›Capo I
Art. 181
Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale
In vigore dal 28 mag 2026
1. È istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanità militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa.
2. La Sanità militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operatività delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unità navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonché delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare;
c) accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché dell'idoneità psico-fisica e della persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarietà, e svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-181