Libro PRIMOTitolo VCapo I

Art. 185

Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa

In vigore dal 27 ago 2020
1. Ai sensi dell' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa è contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attività detenute per attività svolte nell'ambito del Ministero della difesa.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nel comma 1 del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-185

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