Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 190
Sezioni del collegio medico-legale
In vigore dal 26 feb 2014
1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni.
2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione.
3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a:
a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all', comma 1;
b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-190