Libro PRIMOTitolo VCapo IISez. I

Art. 190

Sezioni del collegio medico-legale

In vigore dal 26 feb 2014
1. Il collegio medico-legale è articolato in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno tre membri, si pronuncia in seduta plenaria. Ogni sezione è composta da un presidente e da quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al comma 7 dell'. A ciascuna sezione del Collegio medico-legale deve essere assegnato almeno uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni. 2. Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno la metà dei componenti, oltre il presidente, nelle sedute plenarie, e di due membri effettivi, oltre il presidente, nelle sedute di sezione. 3. Le sezioni del collegio medico legale hanno facoltà di chiamare a visita diretta gli interessati se lo ritengono opportuno e si esprimono in merito a: a) pareri e visite dirette richieste o ordinate dagli organi o dalle amministrazioni di cui all', comma 1; b) pareri circa la concessione dei distintivi ai mutilati di guerra e ai feriti e mutilati in servizio di cui alle sezioni XI e XII del capo III del titolo VIII del libro IV del regolamento; c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-190

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo