Libro PRIMOTitolo VCapo IISez. I

Art. 194

Commissione medica interforze di seconda istanza

In vigore dal 26 feb 2014
01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni mediche interforze di seconda istanza. 1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri. 2. La Commissione di cui al comma 01: a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza; b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. 3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-194

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