Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 194
205 / 2542Commissione medica della Sanità militare di seconda istanza
In vigore dal 28 mag 2026
01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneità al servizio di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o più Commissioni... di seconda istanza.
1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Direttore della Sanità militare, ed è composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualità di membri.
2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza;
b) è composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente.
3. A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-194