Libro PRIMOTitolo VCapo IISez. I

Art. 192

Commissioni mediche interforze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-192

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