Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 192
Commissioni mediche interforze
In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi
sanitari previsti dall'.
2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-192