Art. 192 · Commissioni mediche interforze
Libro PRIMOTitolo VCapo IISez. I

Art. 192

201 / 2493

Commissioni mediche interforze

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le Commissioni mediche interforze, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-192