Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I
Art. 192
203 / 2542Commissioni mediche della Sanità militare
In vigore dal 28 mag 2026
1. Le Commissioni mediche della Sanità militare, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>,
esprimono i giudizi sanitari previsti dall'.
2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Direttore della Sanità militare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-192