Art. 192 · Commissioni mediche della Sanità militare
Libro PRIMO›Titolo V›Capo II›Sez. I

Art. 192

203 / 2542

Commissioni mediche della Sanità militare

In vigore dal 28 mag 2026
1. Le Commissioni mediche della Sanità militare, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Direttore della Sanità militare.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-192