Libro PRIMO›Titolo V›Capo I
Art. 181
Abrogato181 / 2272Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare
In vigore dal 9 ott 2010 al 26 mar 2012
1. La Sanità militare provvede:
a) all'accertamento dell'idoneità dei cittadini al servizio militare;
b) all'accertamento dell'idoneità dei militari al servizio incondizionato;
c) alla tutela della salute dei militari;
d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-181