Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. II

Art. 175

Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche

In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche: a) il Reggimento corazzieri; b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali; c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero; d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali; e) le unità paracadutiste ed eliportate; f) il gruppo di intervento speciale; g) la banda dell'Arma dei carabinieri; h) le unità presso dicasteri vari. 2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-175

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo