Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 175
Reparti e unità dell'Arma dei carabinieri per esigenze specifiche
In vigore dal 9 ott 2010
1. Costituiscono reparti e unità per esigenze specifiche:
a) il Reggimento corazzieri;
b) i reparti per le esigenze degli organi costituzionali;
c) i reparti e gli uffici presso gli organi della Difesa, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, i comandi e gli organismi internazionali in Italia e all'estero;
d) i reparti di volo, i reparti a cavallo e le unità navali;
e) le unità paracadutiste ed eliportate;
f) il gruppo di intervento speciale;
g) la banda dell'Arma dei carabinieri;
h) le unità presso dicasteri vari.
2. L'Arma, inoltre, concorre con proprio personale all'attività degli organismi interforze secondo le norme che ne regolano la composizione e il funzionamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-175