Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 174
Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 19 apr 2025
1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attività di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale.
2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in:
a) Comando unità mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti;
b) Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-174