Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale
In vigore dal 25 apr 2026
1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica per un periodo pari a due anni, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge. Il Vice comandante generale è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-168