Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. II
Art. 168
Attribuzioni del Vice comandante generale
In vigore dal 18 mag 2022
1. Il Vice comandante generale è il generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa. Il decreto di nomina è predisposto dal Comandante generale e trasmesso dal Capo di stato maggiore della difesa.
2. Rimane in carica con mandato della durata di un anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. Se, al termine del mandato di un anno, non è presente in ruolo alcun generale di corpo d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente. Il Vice comandante generale è gerarchicamente preminente rispetto agli altri generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri.
3. Il Ministro della difesa ha facoltà di escludere il generale di corpo d'armata di cui al comma 1 e proporre la nomina di quello che lo segue in ordine di anzianità tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
4. Il Vice comandante generale esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante generale e lo coadiuva, assolvendo le funzioni e i compiti delegati; presiede la commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dei carabinieri e su delega del Comandante generale effettua ispezioni agli Alti Comandi dell'Arma.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-168