Libro PRIMOTitolo IVCapo VSez. I

Art. 161

Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri

In vigore dal 22 giu 2023
1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente: a) funzioni di polizia giudiziaria; b) funzioni di sicurezza pubblica. 1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-161

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