Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. I
Art. 161
Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 22 giu 2023
1. L'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi della normativa vigente:
a) funzioni di polizia giudiziaria;
b) funzioni di sicurezza pubblica.
1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-161