Libro PRIMO›Titolo IV›Capo V›Sez. I
Art. 156
Compiti militari dell'Arma dei carabinieri
In vigore dal 9 ott 2010
1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:
a) concorre all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate di cui all';
b) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale; il concorso è definito dai Capi di stato maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa, in accordo con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) partecipa alle operazioni militari all'estero.
2. Nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1, lettera c), l'Arma dei carabinieri:
a) partecipa anche a operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;
b) concorre ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione.
3. I compiti connessi con la partecipazione alle operazioni militari e le esigenze di carattere militare, di cui al presente articolo, sono assolti sulla base delle direttive e dei rapporti di dipendenza operativi stabiliti dal Capo di stato maggiore della difesa e limitatamente al concorso alla difesa integrata del territorio.
4. Nell'ambito dei compiti militari, l'Arma dei carabinieri:
a) concorre alla tutela del bene della collettività nazionale in casi di pubbliche calamità;
b) fornisce all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nell'esercizio delle funzioni di cui all' della legge 3 agosto 2007, n. 124, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'Amministrazione della difesa, nonché alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attività produttive attinenti alla sicurezza militare dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-156