Libro PRIMO›Titolo IV›Capo IV
Art. 151
Unità e comandi di volo dell'Aeronautica militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. I reparti di volo si distinguono, secondo il livello ordinativo, in:
a) squadriglia, unità organica fondamentale;
b) gruppo;
c) stormo;
d) brigata aerea;
e) divisione aerea;
f) squadra aerea.
2. La squadra, la divisione e la brigata costituiscono le grandi unità aeree.
3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-151