Libro PRIMO›Titolo IV›Capo IV
Art. 150
Corpo sanitario aeronautico
In vigore dal 26 feb 2014
1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici dell'Aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese:
a) ad accertare la idoneità psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneità al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonché l'idoneità psico-fisica e la persistenza di tale idoneità degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) a curare l'integrità fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti;
c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare.
2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) degli istituti di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare;
b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti;
c) di magazzini e stabilimenti vari.
3. Per le infermità di carattere generale, si provvede altresì al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-150