Libro PRIMO›Titolo IV›Capo IV
Art. 148
Corpo del genio aeronautico
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Corpo del genio aeronautico è costituito dagli ufficiali del genio aeronautico ed esercita funzioni tecniche inerenti:
a) alla progettazione, alla costruzione, all'allestimento e all'armamento dei materiali aeronautici di qualsiasi specie, compresi gli immobili dell'Aeronautica militare;
b) al collaudo e alla manutenzione del materiale aeronautico e degli stessi immobili dell'Aeronautica militare;
c) disimpegna ogni altro servizio tecnico inerente all'impiego degli aeromobili militari ed esercita vigilanza tecnica sul materiale aeronautico dell'aviazione civile.
2. Il genio aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo:
a) delle direzioni delle costruzioni aeronautiche e dei dipendenti uffici distaccati di sorveglianza;
b) delle direzioni del demanio aeronautico dei comandi di zona aerea e dei comandi dell'Aeronautica militare;
c) di impianti sperimentali e stabilimenti vari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-148