Libro PRIMO›Titolo III›Capo III›Sez. IV
Art. 37
38 / 2493Sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. La sicurezza degli uffici degli addetti militari all'estero è assicurata dall'Arma dei carabinieri ai sensi dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-37