Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 621
Acquisto dello stato di militare
In vigore dal 27 mar 2012
1. È militare il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o in congedo, secondo quanto stabilito dalle norme del presente codice.
2. Il servizio è prestato:
a) su base volontaria...;
b) anche su base obbligatoria, al verificarsi delle condizioni e nei limiti stabiliti dal libro VIII del presente codice.
3. Lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento e si conserva anche durante lo stato di:
a) disperso;
b) prigioniero a causa di guerra, di grave crisi internazionale, di conflitti armati assimilabili, ancorchè non formalmente dichiarati, o di impiego in missioni internazionali; i doveri del militare prigioniero sono indicati nel regolamento.
4. È arruolato il cittadino italiano dichiarato idoneo al servizio militare incondizionato e inserito in un'organizzazione militare dello Stato o legittimamente riconosciuta; l'arruolamento volontario è disciplinato dal titolo II del presente libro; l'arruolamento obbligatorio è disciplinato dal libro VIII del presente codice.
5. Lo stato di militare comporta l'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dal presente codice e dal regolamento.
6. Il militare è tenuto a prestare giuramento all'atto di assunzione del servizio. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati prestano giuramento individuale, mentre gli altri militari lo prestano collettivamente. Nel regolamento sono indicate le modalità con le quali è prestato il giuramento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-621