Libro TERZOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 618

Fondo per le missioni militari di pace.

In vigore dal 9 feb 2013
1. Allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all', comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", il programma "Missioni militari di pace", nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente. 2. In relazione alle specifiche esigenze da finanziare, il Ministro della difesa, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, è autorizzato a disporre le necessarie variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli di spesa, a valere sulle autorizzazioni di spesa confluite nel predetto fondo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-618

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo