Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 613
Fondo a disposizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all' e ai bisogni di cui all', è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione.
2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti è fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-613