Libro TERZOTitolo IIICapo IIISez. I

Art. 612

Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio

In vigore dal 9 ott 2010
1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all', commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-612

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo