Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 612
Fondo da ripartire per finalità per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Si applicano al Ministero della difesa le disposizioni di cui all', commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che istituiscono, negli stati di previsione dei Ministeri, appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate per le quali non si dà luogo a riassegnazioni a bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-612