Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 609
Normativa generale sui fondi da ripartire. Rinvio
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa si avvale delle risorse stanziate nei fondi, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previsti dalle vigenti leggi di contabilità pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-609